Corner Esperti Mercato Comunicazione Mobile e Wireless

Privacy
a cura di Valerio Vertua


Valerio Vertua
Specializzazione:
Privacy

Nato a
Milano il 12 luglio 1965.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1995
Rami di operatività professionale: diritto societario, diritto tributario, contrattualistica e diritto dell'informatica.

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La Privacy nelle applicazioni e nei servizi di comunicazione mobile e wireless: alcuni casi pratici.

Il 1° gennaio 2004 segna l'entrata in vigore del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato in suppl. ord. n. 123/L alla GU del 29 luglio 2003 n. 174, (di seguito denominato codice della privacy) non solo rappresenta un corpus organico della normativa sulla protezione dei dati personali, sostituendo la variegata legislazione precedente, ma la innova sotto molteplici aspetti. Tale normativa assume, in settori quali le comunicazioni mobili e/o wireless, un carattere di particolare importanza attesa l'ampia possibilità, intenzionale o causale, di violare la privacy delle persone siano esse utilizzatrici di una applicazione o di un servizio di comunicazione mobile oppure siano collaboratori, inquadrati a vario titolo in aziende fruitrici dei suddetti servizi.
In tale ottica si ritiene interessante fornire uno spunto di riflessione, alla luce di detta normativa, in merito a:

1) l'utilizzo degli MMS;
2) l'invio di SMS per pubblica utilità;
3) la possibile localizzazione di collaboratori mediante telefoni mobili od altri strumenti informatici.
In questa occasione tratteremo il primo dei suddetti spunti.

L'utilizzo degli MMS.
La recente tecnologia degli MMS (Multimedia Message Service) è caratterizzata, come noto, dalla possibilità di scattare ed inviare a terzi fotografie digitali, mediante telefoni mobili dotati di tale funzione. Il Garante, con il provvedimento/parere del 12 marzo 2003, ha indicato le linee guida per un corretto utilizzo degli MMS che si possono, tenendo conto delle modifiche apportate dalla normativa appena entrata in vigore, schematicamente così riassumere:


a) le foto scattate con il proprio cellulare per uso personale, inteso come ambito molto ristretto di conoscibilità, sono lecite e non rientrano nel campo di applicazione della normativa in questione (il 3° comma art. 5 codice della privacy disciplina solo l'ipotesi in cui i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione); sono, in ogni caso, applicabili le norme sulla responsabilità e sulla sicurezza dei dati di cui agli art. 15 e 31 del codice della privacy;
b) le foto o filmati sistematicamente comunicati, inviati o diffusi ad una pluralità di destinatari (es. pubblicazione sul sito Internet) necessitano della preventiva informativa dell'interessato nonché del suo consenso;
c) coloro che svolgono attività giornalistica non necessitano di alcun preventivo consenso ma debbono, in ogni caso, rispettare le cautele ed i limiti imposti dal codice della privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.

Una particolare attenzione deve essere prestata degli operatori telefonici fornitori di servizi di invio e ricezione di messaggi MMS per abbonati destinatari non in possesso di apparecchiature mobili idonee alla loro ricezione; in tali casi l'operatore dovrà, in conformità alle disposizioni del codice della privacy, predisporre adeguati profili di sicurezza in tutte le fasi della fornitura del servizio (particolare cautela dovrà essere posta laddove si rendano accessibili i messaggi ai destinatari via Internet attraverso un codice personale) e non dovrà conservare i messaggi una volta letti dal destinatario, avvisato mediante SMS, o decorso il termine prefissato per tale servizio. Analogamente, nel rispetto del codice della privacy ma più in generale nel rispetto dei principi, costituzionalmente sanciti, della libertà e segretezza delle comunicazioni, i fornitori di servizi telefonici hanno il divieto, sanzionato anche penalmente, di conservare il contenuto dei messaggi MMS fuori dei casi legati a particolari servizi, come ad esempio quello sopra descritto, richiesti dagli abbonati interessati (*) ed il divieto di accedervi a qualunque titolo tramite propri incaricati.
Da ultimo si sottolinea il caso delle regole imposte dai gestori di determinati luoghi aperti al pubblico, quali club, circoli sportivi, palestre, ecc., volte ad inibire o a limitare, mediante opportune cautele, l'utilizzo di MMS all'interno di detti locali. In tali ipotesi l'inosservanza di dette regole avrà, a seconda delle circostanze, rilevanza non solo sotto il profilo del codice della privacy ma anche della disciplina civilistica e, forse in determinate circostanze, anche di quella penalistica.
Si ritiene, infine, doveroso ricordare come l'utilizzo di MMS, ossia di foto e filmati, siano essi occasionali o sistematici, debba comunque rispettare numerose altre norme, civilistiche e penalistiche, diverse dal campo di applicazione del codice della privacy (ad es. art.10 c.c. - abuso dell'immagine altrui -, art. 96 e 97 legge sul diritto d'autore, art. 615 bis c.p. - interferenze illecite nella vita privata).

E' auspicabile che, attraverso questo primo intervento e con i due successivi sull'invio di SMS e sulla localizzazione dei collaboratori, si possa raggiungere un duplice obiettivo: da un lato la necessità per i Manager delle aziende fornitrici di servizi e/o applicazioni basate su tecnologie di comunicazione mobile o wireless di conoscere meglio le norme poste a tutela della privacy degli abbonati o degli utenti al fine di evitare l'incorrere in sanzioni di varia natura (amministrative, civilistiche e, a volte, anche penali); dall'altro, considerando la problematica dalla parte di questi ultimi ove tutti, in un modo o nell'altro, in ogni caso rientriamo, sui rischi connessi ad un uso, intenzionale o casuale, improprio e potenzialmente lesivo del legittimo diritto alla privacy di ciascuno.

avv. Valerio Vertua

(*) In merito gli interessati dovranno dare apposito consenso a seguito di una adeguata preventiva informazione da parte dei fornitori di servizi telefonici


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