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Esperti Mercato Comunicazione Mobile e Wireless
Privacy
a cura di Valerio Vertua
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Valerio
Vertua
Specializzazione:
Privacy
Nato a Milano
il 12 luglio 1965.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1995
Rami di operatività professionale: diritto societario,
diritto tributario, contrattualistica e diritto dell'informatica.
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SMS
per pubblica utilità
Gli SMS sono da qualche anno entrati nella comune esperienza quotidiana,
soprattutto delle nuove generazioni. Più recente è, invece,
l'utilizzo di tale servizio tecnologico per scopi di pubblica utilità
effettuato da gestori telefonici o di servizi di telecomunicazioni a valore
aggiunto e da amministrazioni pubbliche per campagne informative e di
sensibilizzazione (es. giornate dedicate a particolari tematiche) o per
diffondere notizie ritenute di pubblica utilità (es. viabilità,
avvenimenti culturali, termini di pagamento di tasse o imposte, validità
di documenti, ecc.).
A seguito delle
segnalazioni di numerosi cittadini interessati a comprendere la compatibilità
dell'invio con la normativa sulla privacy e preoccupati del possibile
addebito di parte dei costi, il Garante per la protezione dei dati personali
si è pronunciato, con il provvedimento/parere del 12 marzo
2003, su tale tipologia di servizi distinguendo due casi:
a) invio effettuato da
gestori telefonici o di servizi di telecomunicazioni su incarico delle
pubbliche amministrazioni;
b) invio effettuato direttamente
dal soggetto pubblico interessato. Detto provvedimento deve però
essere rivisitato alla luce delle modifiche legislative apportate dal
codice appena entrato in vigore.
Primariamente si
sottolinea come l'attività di informazione e/o comunicazione istituzionale,
svolta dalle pubbliche amministrazioni (centrali e locali) che si avvalgono,
in forza dell'art. 2 l. 150/200, di " ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di
messaggi, anche attraverso…le strutture informatiche, le funzioni
di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata
e i sistemi telematici multimediali ", debbano avvenire
nel rispetto della normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati
personali (art. 1, comma 4, l. 150/2000).
Ciò premesso,
il caso indicato sub a)
è caratterizzato dal fatto che l'invio degli SMS viene effettuato
direttamente dai gestori telefonici, senza, quindi, alcuna trasmissione
dei dati degli abbonati all'amministrazione che dispone l'invio. La regola
generale di cui all'art. 23 del codice della privacy prevede che le attività
inerenti semplici comunicazioni informative (es. blocco del traffico)
o ulteriori fini di pubblica utilità legati ad eventi culturali,
ricorrenze ecc., necessitano del consenso espresso degli abbonati documentato
per iscritto. Fa eccezione il caso dell'invio di SMS in caso di disastri
e calamità naturali o altre emergenze di ordine pubblico (es. terremoti,
inondazioni, epidemie, ecc.) per i quali l'amministrazione pubblica (centrale
o locale) abbia adottato un provvedimento d'urgenza per ragioni di ordine
pubblico, igiene e sanità pubblica.
In tale ipotesi, secondo il Garante, l'amministrazione pubblica deve valutare
che: “a) la norma di legge che prevede
l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti conferisca anche
il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di trattamento
dei dati personali; b) che, in presenza di accertati presupposti di pericolosità
e urgenza, la situazione di pericolo per la popolazione non possa essere
affrontata con strumenti ordinari”. Al fine, pertanto,
di evitare possibili problematiche è opportuno che gli operatori
telefonici informino preventivamente ed adeguatamente gli utenti della
possibilità di ricevere i c.d. “SMS istituzionali”
e diano la possibilità di manifestare il loro consenso anche solo
per alcune categorie di notizie. A loro volta gli utenti debbono essere
messi in condizioni di poter esercitare i loro diritti (accesso ai dati,
rettifica, cancellazione) agevolmente e gratuitamente anche ove abbiano
precedentemente manifestato il loro consenso.
Il secondo caso
indicato sub b)
ha la particolarità che l'invio degli SMS avviene in seguito alla
raccolta in proprio (es. utente che ha lasciato il proprio recapito per
essere informato sull'esito di una pratica), da parte della pubblica amministrazione
interessata, dei dati degli abbonati ai gestori telefonici. Tale ipotesi
è regolata dal principio secondo il quale l'amministrazione può
procedere all'invio delle comunicazioni istituzionali senza il consenso
dell'utente (art. 18 codice della privacy). La pubblica amministrazione,
che nel trattamento dei dati deve osservare i presupposti e i limiti stabiliti
dalla normativa del codice della privacy, dovrà fornire all'interessato
una informativa adeguata e dettagliata in relazione a ciascuna finalità
perseguita con gli SMS, distinguendo i diversi contesti di inoltro. La
pubblica amministrazione potrà, invece, avvalersi di soggetti esterni
(ed. società specializzata nell'invio di SMS per conto terzi) solo
ed unicamente quando ciò è previsto da una norma di legge
o di regolamento (cfr. 3° comma art. 19 codice della privacy) ed in
ogni caso rispettando le disposizioni generali poste a tutela del trattamento
dei dati personali.
avv.
Valerio Vertua
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