Corner Esperti Mercato Comunicazione Mobile e Wireless

Privacy
a cura di Valerio Vertua


Valerio Vertua
Specializzazione:
Privacy

Nato a
Milano il 12 luglio 1965.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1995
Rami di operatività professionale: diritto societario, diritto tributario, contrattualistica e diritto dell'informatica.

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SMS per pubblica utilità

Gli SMS sono da qualche anno entrati nella comune esperienza quotidiana, soprattutto delle nuove generazioni. Più recente è, invece, l'utilizzo di tale servizio tecnologico per scopi di pubblica utilità effettuato da gestori telefonici o di servizi di telecomunicazioni a valore aggiunto e da amministrazioni pubbliche per campagne informative e di sensibilizzazione (es. giornate dedicate a particolari tematiche) o per diffondere notizie ritenute di pubblica utilità (es. viabilità, avvenimenti culturali, termini di pagamento di tasse o imposte, validità di documenti, ecc.).

A seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini interessati a comprendere la compatibilità dell'invio con la normativa sulla privacy e preoccupati del possibile addebito di parte dei costi, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato, con il provvedimento/parere del 12 marzo 2003, su tale tipologia di servizi distinguendo due casi:
a) invio effettuato da gestori telefonici o di servizi di telecomunicazioni su incarico delle pubbliche amministrazioni;
b) invio effettuato direttamente dal soggetto pubblico interessato. Detto provvedimento deve però essere rivisitato alla luce delle modifiche legislative apportate dal codice appena entrato in vigore.

Primariamente si sottolinea come l'attività di informazione e/o comunicazione istituzionale, svolta dalle pubbliche amministrazioni (centrali e locali) che si avvalgono, in forza dell'art. 2 l. 150/200, di " ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso…le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali ", debbano avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 1, comma 4, l. 150/2000).

Ciò premesso, il caso indicato sub a) è caratterizzato dal fatto che l'invio degli SMS viene effettuato direttamente dai gestori telefonici, senza, quindi, alcuna trasmissione dei dati degli abbonati all'amministrazione che dispone l'invio. La regola generale di cui all'art. 23 del codice della privacy prevede che le attività inerenti semplici comunicazioni informative (es. blocco del traffico) o ulteriori fini di pubblica utilità legati ad eventi culturali, ricorrenze ecc., necessitano del consenso espresso degli abbonati documentato per iscritto. Fa eccezione il caso dell'invio di SMS in caso di disastri e calamità naturali o altre emergenze di ordine pubblico (es. terremoti, inondazioni, epidemie, ecc.) per i quali l'amministrazione pubblica (centrale o locale) abbia adottato un provvedimento d'urgenza per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica.
In tale ipotesi, secondo il Garante, l'amministrazione pubblica deve valutare che: “a) la norma di legge che prevede l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti conferisca anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di trattamento dei dati personali; b) che, in presenza di accertati presupposti di pericolosità e urgenza, la situazione di pericolo per la popolazione non possa essere affrontata con strumenti ordinari”. Al fine, pertanto, di evitare possibili problematiche è opportuno che gli operatori telefonici informino preventivamente ed adeguatamente gli utenti della possibilità di ricevere i c.d. “SMS istituzionali” e diano la possibilità di manifestare il loro consenso anche solo per alcune categorie di notizie. A loro volta gli utenti debbono essere messi in condizioni di poter esercitare i loro diritti (accesso ai dati, rettifica, cancellazione) agevolmente e gratuitamente anche ove abbiano precedentemente manifestato il loro consenso.

Il secondo caso indicato sub b) ha la particolarità che l'invio degli SMS avviene in seguito alla raccolta in proprio (es. utente che ha lasciato il proprio recapito per essere informato sull'esito di una pratica), da parte della pubblica amministrazione interessata, dei dati degli abbonati ai gestori telefonici. Tale ipotesi è regolata dal principio secondo il quale l'amministrazione può procedere all'invio delle comunicazioni istituzionali senza il consenso dell'utente (art. 18 codice della privacy). La pubblica amministrazione, che nel trattamento dei dati deve osservare i presupposti e i limiti stabiliti dalla normativa del codice della privacy, dovrà fornire all'interessato una informativa adeguata e dettagliata in relazione a ciascuna finalità perseguita con gli SMS, distinguendo i diversi contesti di inoltro. La pubblica amministrazione potrà, invece, avvalersi di soggetti esterni (ed. società specializzata nell'invio di SMS per conto terzi) solo ed unicamente quando ciò è previsto da una norma di legge o di regolamento (cfr. 3° comma art. 19 codice della privacy) ed in ogni caso rispettando le disposizioni generali poste a tutela del trattamento dei dati personali.

avv. Valerio Vertua


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