Corner Esperti Mercato Comunicazione Mobile e Wireless

Privacy
a cura di Valerio Vertua


Valerio Vertua
Specializzazione:
Privacy

Nato a
Milano il 12 luglio 1965.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1995
Rami di operatività professionale: diritto societario, diritto tributario, contrattualistica e diritto dell'informatica.

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La localizzazione di collaboratori mediante telefoni mobili od altri strumenti informatici

L'impiego sempre maggiore di servizi basati su telefonia mobile e/o notebook o palmari con facoltà di trasmissione dati (wireless) potrà comportare, quale “effetto collaterale”, la possibilità di essere localizzati sul territorio con un'approssimazione di pochi metri.

Tale problematica è di particolare interesse e, soprattutto, di difficile soluzione in quanto legata sia ad uno sviluppo tecnologico in costante ascesa, sia a diverse tipologie di servizi tecnologici e quindi a diverse fattispecie ipotizzabili, sia, infine, alla tutela normativa, ove esistente, di volta in volta applicabile. L'uso delle tecnologie anzidette (trasmissione di dati attraverso un telefono mobile o un palmare o, ancora, connessione ad una rete wireless) può rendere possibile la localizzazione del collaboratore dell'azienda, sia esso un dipendente od un lavoratore autonomo.

La privacy del dipendente di un'azienda è sicuramente quella maggiormente tutelata. Ai dipendenti, infatti, si applica la norma dell'art. 114 del codice della privacy la quale, a sua volta, rinvia all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300) al quale il datore di lavoro deve, comunque, fare riferimento prima di adottare strumenti che possano rivelarsi invasivi della sfera personale del dipendente controllando anche a distanza il suo lavoro. La tutela del collaboratore, lavoratore autonomo, discende, invece, dal complesso della normativa sulla privacy, oltre che, più generale, dalla normativa civilistica e penalistica, che rende sicuramente “discutibile” un utilizzo, diretto o indiretto, di moderne tecnologie per la localizzazione dello stesso.
Ai fini della questione posta, si ricorda, tra tutte, la norma dell'art. 122 codice della privacy per il quale “è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente (1), per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente”, fatto salvo quanto previsto nel codice di deontologia contente i presupposti ed i limiti entro i quali l'uso della rete è lecito e previo consenso informato dell'abbonato e dell'utente.

Un ulteriore esempio di localizzazione, anche se non direttamente concernente solo i collaboratori di un'azienda, è quello che consegue alla fruizione di servizi telefonici mobili atti a capire la strada da percorrere per raggiungere una determinata località piuttosto che la richiesta volta a farsi indicare il ristorante o l'albergo più vicino. L'art. 126 del codice della privacy ha previsto, proprio per tutelare l'abbonato a tale servizio, che i dati relativi all'ubicazione possano essere utilizzati solo se l'utente ha manifestato preventivamente il proprio consenso informato e solo se questo può essere revocato in ogni momento. In altre parole la norma dispone che l'interessato deve essere messo in grado, gratuitamente e con una semplice funzione, di interrompere, anche temporaneamente, la propria localizzazione.

E' auspicabile, in conclusione, di aver raggiunto, schematicamente e limitatamente ai servizi analizzati, un duplice obiettivo: da un lato la necessità per le aziende fornitrici di servizi e/o applicazioni basate su tecnologie di comunicazione mobile o wireless di conoscere, preventivamente, le norme poste a tutela della privacy degli abbonati o degli utenti al fine di evitare l'incorrere in sanzioni di varia natura (amministrative, civilistiche e, a volte, anche penali); dall'altro, considerando la problematica dalla parte di questi ultimi ove tutti, in un modo o nell'altro, in ogni caso rientriamo, sui rischi connessi ad un uso, intenzionale o casuale, improprio e potenzialmente lesivo del legittimo diritto alla privacy di ciascuno.
Le possibilità offerte dalla tecnologia sono molteplici e, soprattutto, si sviluppano in progressione geometrica: la sfida dei prossimi anni sarà, quindi, anche quella di contemperare la privacy di ognuno di noi con lo sviluppo tecnologico, evitando da una lato norme eccessivamente restrittive e quindi di difficile applicazione, dall'altro ambiti di possibile violazione della privacy totalmente ignorati e privi, pertanto, di qualsiasi tutela.

avv. Valerio Vertua

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