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Esperti Mercato Comunicazione Mobile e Wireless
Privacy
a cura di Valerio Vertua
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Valerio
Vertua
Specializzazione:
Privacy
Nato a Milano
il 12 luglio 1965.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1995
Rami di operatività professionale: diritto societario,
diritto tributario, contrattualistica e diritto dell'informatica.
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La
localizzazione di collaboratori mediante telefoni mobili od altri strumenti
informatici
L'impiego sempre maggiore di servizi basati su telefonia mobile
e/o notebook o palmari con facoltà di trasmissione dati (wireless)
potrà comportare, quale “effetto collaterale”, la possibilità
di essere localizzati sul territorio con un'approssimazione di pochi metri.
Tale problematica
è di particolare interesse e, soprattutto, di difficile soluzione
in quanto legata sia ad uno sviluppo tecnologico in costante ascesa, sia
a diverse tipologie di servizi tecnologici e quindi a diverse fattispecie
ipotizzabili, sia, infine, alla tutela normativa, ove esistente, di volta
in volta applicabile. L'uso delle tecnologie anzidette (trasmissione di
dati attraverso un telefono mobile o un palmare o, ancora, connessione
ad una rete wireless) può rendere possibile la localizzazione
del collaboratore dell'azienda, sia esso un dipendente od un
lavoratore autonomo.
La privacy del
dipendente di un'azienda è sicuramente quella
maggiormente tutelata. Ai dipendenti, infatti, si applica la norma dell'art.
114 del codice della privacy la quale, a sua volta, rinvia all'art. 4
dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300) al quale il datore
di lavoro deve, comunque, fare riferimento prima di adottare strumenti
che possano rivelarsi invasivi della sfera personale del dipendente controllando
anche a distanza il suo lavoro. La tutela del collaboratore, lavoratore
autonomo, discende, invece, dal complesso della normativa
sulla privacy, oltre che, più generale, dalla normativa civilistica
e penalistica, che rende sicuramente “discutibile” un utilizzo,
diretto o indiretto, di moderne tecnologie per la localizzazione dello
stesso.
Ai fini della questione posta, si ricorda, tra tutte, la norma dell'art.
122 codice della privacy per il quale “è vietato l'uso
di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente (1),
per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente”,
fatto salvo quanto previsto nel codice di deontologia contente i presupposti
ed i limiti entro i quali l'uso della rete è lecito e previo consenso
informato dell'abbonato e dell'utente.
Un ulteriore
esempio di localizzazione, anche se non direttamente concernente solo
i collaboratori di un'azienda, è quello che consegue alla fruizione
di servizi telefonici mobili atti a capire la strada da percorrere per
raggiungere una determinata località piuttosto che la richiesta
volta a farsi indicare il ristorante o l'albergo più vicino.
L'art. 126 del codice della privacy ha previsto, proprio per tutelare
l'abbonato a tale servizio, che i dati relativi all'ubicazione possano
essere utilizzati solo se l'utente ha manifestato preventivamente il proprio
consenso informato e solo se questo può essere revocato in ogni
momento. In altre parole la norma dispone che l'interessato deve essere
messo in grado, gratuitamente e con una semplice funzione, di interrompere,
anche temporaneamente, la propria localizzazione.
E' auspicabile, in conclusione, di aver raggiunto, schematicamente
e limitatamente ai servizi analizzati, un duplice obiettivo: da un lato
la necessità per le aziende fornitrici di servizi e/o applicazioni
basate su tecnologie di comunicazione mobile o wireless di conoscere,
preventivamente, le norme poste a tutela della privacy degli abbonati
o degli utenti al fine di evitare l'incorrere in sanzioni di varia natura
(amministrative, civilistiche e, a volte, anche penali); dall'altro, considerando
la problematica dalla parte di questi ultimi ove tutti, in un modo o nell'altro,
in ogni caso rientriamo, sui rischi connessi ad un uso, intenzionale o
casuale, improprio e potenzialmente lesivo del legittimo diritto alla
privacy di ciascuno.
Le possibilità offerte dalla tecnologia sono molteplici e, soprattutto,
si sviluppano in progressione geometrica: la sfida dei prossimi anni sarà,
quindi, anche quella di contemperare la privacy di ognuno di noi con lo
sviluppo tecnologico, evitando da una lato norme eccessivamente restrittive
e quindi di difficile applicazione, dall'altro ambiti di possibile violazione
della privacy totalmente ignorati e privi, pertanto, di qualsiasi tutela.
avv.
Valerio Vertua
L'art. 4 comma 2 lett. f) e g) definisce
abbonato: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione
parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario
di tali servizi tramite schede prepagate; utente: qualsiasi persona fisica
che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata.
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