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"Privacy"

risponde Valerio Vertua
Specializzazione: Privacy
Valerio Vertua.
Nato a
Milano il 12 luglio 1965.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1995
Rami di operatività professionale: diritto societario, diritto tributario, contrattualistica e diritto dell'informatica.

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Q Gradirei un parere sulla liceità di un servizio, attivato tramite un numero breve a decade 4, che prevede la ricezione settimanale di Sms a pagamento.
In particolare il servizio è stato attivato da parte di un minore che aveva temporaneamente il possesso del cellulare e che ha inviato l' Sms di attivazione ad un numero indicato da una pubblicità televisiva.

I messaggi inviati dal provider non contenevano nessuna indicazione circa le modalità di disattivazione del servizio che prevede l'invio settimanale di un messaggio al ricevimento del quale vengono detratti 2 euro dal credito della scheda prepagata "anche in caso di credito negativo!".
I
noltre il gestore di telefonia riferiva di non poter disattivare il servizio in quanto non visibile dai propri terminali.
Veniva individuata la procedura di disattivazione solamente dopo aver consultato il sito internet indicato nei messaggi. Inoltre veniva riferito che inzialmente era stato inviato un messaggio di risposta per l'attivazione del servizio che tuttavia erroneamente era stato cancellato dal minore.

Le domande sono:

1) è lecito attivare servizi a pagamento senza l'invio di codici specifici (es. carta di credito) o con fax di adesione che individuino con certezza la volontà del proprietario del cellulare?

2) è lecito inviare messaggi a pagamento in modo ripetuto senza indicare in ogni messaggio le modalità per la disattivazione del servizio?

3) dove posso trovare la nomrativa specifica di settore che regolamenti l'attivazione dei servizi a pagamento tramite SMS?

A L’abbonamento in questione è stato attivato con l’invio di un sms al fornitore del servizio il quale a sua volta sembra abbia inviato un sms di risposta con la comunicazione dell’attivazione del servizio e, probabilmente, con l’indicazione di ulteriori dati (si presume: l’indicazione delle modalità di disattivazione o comunque l’indicazione di un sito web di riferimento). Nella fattispecie questo sms è stato, come detto, nel quesito, cancellato, per errore, dal minore.

Sul sito di riferimento vi sono indicati la tipologia del servizio, i costi e le modalità di disattivazione dell’abbonamento (sia mediante sms, sia mediante numero telefonico, sia mediante email); viene, inoltre indicato che il servizio è “riservato ai maggiorenni”.

La materia in questione è regolata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. In particolare quest’ultimo provvedimento normativo prevede, all’art. 7, l’obbligo per la società fornitrice del servizio di fornire numerose informazioni che devono essere “facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio”, come ad esempio impiegando una pagina web.

Fatte queste opportune premesse, sottolineo, in conclusione, che:
a) il codice di autoregolamentazione citato riguarda principalmente i gestori telefonici e che, in ogni caso, non vi è un obbligo tassativo di adeguarvisi;
b) il servizio in abbonamento è stato espressamente richiesto dall’utente;
c) il fornitore del servizio ha inviato un sms di conferma attivazione servizio e, pare, con l’indicazione di ulteriori dati;
d) l’importanza di detto sms, erroneamente cancellato dal minore, e del suo contenuto è data proprio in considerazione della normativa sopra indicata; sul punto però, non potendo conoscere quanto ivi indicato, non posso esprimere un parere sulla conformità o meno alla legge delle modalità del servizio;
e) in considerazione del tipo di servizio in abbonamento mi sembra, in ogni caso, legittima la procedura di attivazione in questione;
f) è opportuno adottare una grande prudenza nel sottoscrivere abbonamenti in campo informatico/elettronico, valutando la serietà dell’azienda fornitrice del servizio nonché le modalità del servizio stesso, soprattutto, poi, quando vi è coinvolto un minore, tenuto, anche, conto della responsabilità in capo ai genitori per le azioni da questo poste in essere.

Q La firma posta direttamente dall'utente sul display di un PDA ha valore legale?
A Allo stato attuale della normativa in vigore nel nostro paese ([1]), solo la firma digitale, basata sul sistema della doppia chiave asimmetrica di crittografia (es. smart card) ha valore legale di firma autografa. Le altre, come nel caso prospettato, possono essere considerate firme elettroniche "generiche" o "deboli", in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici, o non esserlo affatto: dovranno, se sorge un contenzioso, essere liberamente valutabili da un giudice dal punto di vista probatorio in base a caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

Nel caso prospettato ovvero di firma autografa "disegnata" sul display del PDA ritengo che questa non abbia automaticamente un valore legale, ma che lo possa avere a seguito di una libera valutazione del giudice chiamato a valutare il suo valore probatorio. Dal punto di vista pratico ritengo quindi opportuno muoversi con prudenza valutando i diversi rischi ipotizzabili di una firma di tale natura; ad esempio:
a) il destinatario di un pacco che digitalizzata, per ricevuta, la propria firma "disegnandola" sul display del PDA dell'incaricato di una società internazionale di consegna pacchi o lettere;
b) la firma autografa "disegnata" sul display del PDA di un agente da parte di un cliente che così facendo fa un ordine.
E' evidente che le due ipotesi prospettate presentano rischi diversi;
nel caso a) la firma è solo per ricevuta e l'azienda può provare di aver consegnato il pacco anche mediante la testimonianza dell'incaricato e, cosa auspicabile, mediante la possibilità di stampare la ricevuta sottoscritta dal destinatario;
nel caso b) è opportuno considerare l'ordine fatto come una semplice prenotazione di ordine che deve, ad esempio, essere successivamente confermato attraverso una copia di detto ordine inviata via fax al cliente il giorno stesso o quello successivo e con l'avvertimento che, se non respinto entro un breve lasso di tempo, l'ordine si intende confermato.
Concludendo, ritengo che nell'utilizzo del documento informatico, quando si ha la necessità di una sottoscrizione equivalente a quella autografa è indispensabile utilizzare la firma digitale, che ha l'ulteriore vantaggio di avere la medesima validità giuridica di una firma autografa autenticata da
un pubblico ufficiale.
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[1] Norme di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche; Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.

Q Dobbiamo organizzare un evento di tipo mobile blog durante il quale si raccolgono una serie di foto Mms dei partecipanti. Come poter raccogliere il consenso? È sufficiente dare una disposizione alla reception? In che forma?
A L'ipotesi prospettata è caratterizzata da fatto che le "foto mms" verranno pubblicate su un sito web e quindi, secondo quanto previsto dal codice della privacy e dal parere del Garante, necessitano di apposita informativa preventiva agli interessati nonché del loro consenso, entrambi da esercitare, al fine di evitare possibili questioni, per iscritto.
Tali adempimenti possono essere operativamente espletati con le seguenti modalità:
a) una preventiva predisposizione di un cartoncino, allegato all'invito all'evento, contenente l'informativa sull'utilizzo delle "foto mms" ed, in calce, la formula del consenso dell'interessato il quale dovrà barrare una delle due caselle corrispondenti alla scelta operata, dovrà apporre la data sottoscrivendo la scelta effettuata e dovrà, infine, inviare il tutto via fax, unitamente alla propria adesione all'evento, alla segreteria dell'organizzazione;
b) i partecipanti che non avessero adempiuto a quanto indicato dovranno operare la scelta sul pieghevole sopra descritto da riconsegnare alla reception dell'evento.
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