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Questions
& Answers
relative all'area "Privacy"
risponde
Valerio Vertua
Specializzazione:
Privacy
Valerio Vertua.
Nato a Milano il 12 luglio 1965.
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Trieste.
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1995
Rami di operatività professionale: diritto societario,
diritto tributario, contrattualistica e diritto dell'informatica. |
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Q
Gradirei un parere sulla liceità di un servizio, attivato
tramite un numero breve a decade 4, che prevede la ricezione settimanale
di Sms a pagamento.
In particolare il servizio è stato attivato da parte di un
minore che aveva temporaneamente il possesso del cellulare e che
ha inviato l' Sms di attivazione ad un numero indicato da una pubblicità
televisiva.
I messaggi inviati dal provider non
contenevano nessuna indicazione circa
le modalità di disattivazione del servizio
che prevede l'invio settimanale di un messaggio al ricevimento
del quale vengono detratti 2 euro dal credito della scheda prepagata
"anche in caso di credito negativo!".
Inoltre il gestore di telefonia
riferiva di non poter disattivare il servizio in quanto
non visibile dai propri terminali.
Veniva individuata la
procedura di disattivazione solamente dopo aver consultato il
sito internet indicato nei messaggi. Inoltre veniva riferito
che inzialmente era stato inviato un messaggio di risposta
per l'attivazione del servizio che tuttavia erroneamente era stato
cancellato dal minore.
Le domande sono:
1) è lecito attivare servizi
a pagamento senza l'invio di codici specifici
(es. carta di credito) o con fax di adesione che individuino
con certezza la volontà
del proprietario del cellulare?
2) è lecito inviare messaggi
a pagamento in modo ripetuto senza indicare
in ogni messaggio le modalità per la disattivazione
del servizio?
3) dove posso trovare la nomrativa specifica
di settore che regolamenti
l'attivazione dei servizi a pagamento tramite SMS?
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A
L’abbonamento in questione è stato attivato
con l’invio di un sms al fornitore del servizio il quale a
sua volta sembra abbia inviato un sms di risposta con la comunicazione
dell’attivazione del servizio e, probabilmente, con l’indicazione
di ulteriori dati (si presume: l’indicazione delle modalità
di disattivazione o comunque l’indicazione di un sito web
di riferimento). Nella fattispecie questo sms è stato, come
detto, nel quesito, cancellato, per errore, dal minore.
Sul
sito di riferimento vi sono indicati la tipologia del servizio,
i costi e le modalità di disattivazione dell’abbonamento
(sia mediante sms, sia mediante numero telefonico, sia mediante
email); viene, inoltre indicato che il servizio è “riservato
ai maggiorenni”.
La
materia in questione è regolata dalla legge 21 giugno 1986,
n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,
n. 427, e dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. In particolare
quest’ultimo provvedimento normativo prevede, all’art.
7, l’obbligo per la società fornitrice del servizio
di fornire numerose informazioni che devono essere “facilmente
accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del
servizio”, come ad esempio impiegando una pagina web.
Fatte
queste opportune premesse, sottolineo, in conclusione, che:
a) il codice di autoregolamentazione citato riguarda principalmente
i gestori telefonici e che, in ogni caso, non vi è un obbligo
tassativo di adeguarvisi;
b) il servizio in abbonamento è stato espressamente richiesto
dall’utente;
c) il fornitore del servizio ha inviato un sms di conferma attivazione
servizio e, pare, con l’indicazione di ulteriori dati;
d) l’importanza di detto sms, erroneamente cancellato dal
minore, e del suo contenuto è data proprio in considerazione
della normativa sopra indicata; sul punto però, non potendo
conoscere quanto ivi indicato, non posso esprimere un parere sulla
conformità o meno alla legge delle modalità del
servizio;
e) in considerazione del tipo di servizio in abbonamento mi sembra,
in ogni caso, legittima la procedura di attivazione in questione;
f) è opportuno adottare una grande prudenza nel sottoscrivere
abbonamenti in campo informatico/elettronico, valutando la serietà
dell’azienda fornitrice del servizio nonché le modalità
del servizio stesso, soprattutto, poi, quando vi è coinvolto
un minore, tenuto, anche, conto della responsabilità in
capo ai genitori per le azioni da questo poste in essere.
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Q
La firma posta direttamente dall'utente sul display di un PDA ha
valore legale?
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A
Allo stato attuale della normativa in vigore nel nostro paese
([1]), solo la firma digitale, basata sul sistema della doppia chiave
asimmetrica di crittografia (es. smart card) ha valore legale di
firma autografa. Le altre, come nel caso prospettato, possono essere
considerate firme elettroniche "generiche" o "deboli",
in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati
elettronici, o non esserlo affatto: dovranno, se sorge un contenzioso,
essere liberamente valutabili da un giudice dal punto di vista probatorio
in base a caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
Nel
caso prospettato ovvero di firma autografa "disegnata"
sul display del PDA ritengo che questa non
abbia automaticamente un valore legale, ma che lo possa
avere a seguito di una libera valutazione del giudice chiamato
a valutare il suo valore probatorio. Dal punto di vista pratico
ritengo quindi opportuno muoversi con prudenza valutando i diversi
rischi ipotizzabili di una firma di tale natura; ad esempio:
a) il destinatario di un pacco che
digitalizzata, per ricevuta, la propria firma "disegnandola"
sul display del PDA dell'incaricato di una società internazionale
di consegna pacchi o lettere;
b) la firma autografa "disegnata"
sul display del PDA di un agente da parte di un cliente che così
facendo fa un ordine.
E' evidente che le due ipotesi prospettate presentano rischi diversi;
nel
caso a) la firma è solo per
ricevuta e l'azienda può provare di aver consegnato il
pacco anche mediante la testimonianza dell'incaricato e, cosa
auspicabile, mediante la possibilità di stampare la ricevuta
sottoscritta dal destinatario;
nel
caso b) è opportuno considerare
l'ordine fatto come una semplice prenotazione di ordine che deve,
ad esempio, essere successivamente confermato attraverso una copia
di detto ordine inviata via fax al cliente il giorno stesso o
quello successivo e con l'avvertimento che, se non respinto entro
un breve lasso di tempo, l'ordine si intende confermato.
Concludendo,
ritengo che nell'utilizzo del documento informatico, quando si
ha la necessità di una sottoscrizione equivalente a quella
autografa è indispensabile utilizzare la firma digitale,
che ha l'ulteriore vantaggio di avere la medesima validità
giuridica di una firma autografa autenticata da
un pubblico ufficiale.
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[1]
Norme di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme
elettroniche; Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; Decreto
del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.
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Q
Dobbiamo organizzare un evento di tipo mobile blog durante
il quale si raccolgono una serie di foto Mms dei partecipanti. Come
poter raccogliere il consenso? È sufficiente dare una disposizione
alla reception? In che forma?
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A
L'ipotesi prospettata è caratterizzata da fatto che
le "foto mms" verranno pubblicate su un sito web e quindi,
secondo quanto previsto dal codice della privacy e dal parere del
Garante, necessitano di apposita informativa preventiva agli interessati
nonché del loro consenso, entrambi da esercitare, al fine
di evitare possibili questioni, per iscritto.
Tali adempimenti possono essere operativamente espletati con le
seguenti modalità:
a) una preventiva predisposizione di
un cartoncino, allegato all'invito all'evento, contenente l'informativa
sull'utilizzo delle "foto mms" ed, in calce, la formula
del consenso dell'interessato il quale dovrà barrare una
delle due caselle corrispondenti alla scelta operata, dovrà
apporre la data sottoscrivendo la scelta effettuata e dovrà,
infine, inviare il tutto via fax, unitamente alla propria adesione
all'evento, alla segreteria dell'organizzazione;
b) i partecipanti che non avessero
adempiuto a quanto indicato dovranno operare la scelta sul pieghevole
sopra descritto da riconsegnare alla reception dell'evento.
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