Editoriale
PeC n.
16- 15 ottobre 2001

Sms anonimi, mercato e norme |  |
Uno
degli operatori mobili nazionali ha annunciato in questi giorni la disponibilità
di un servizio che consente di inviare Sms anonimi. Questa "innovazione"
suggerisce considerazioni relative alle potenzialità di mercato e alle
normative relative alla privacy.
Il mercato
La
tavola seguente (fonte Markab) riporta alcuni esempi di possibili comunicazioni
mediante messaggi di telefonino (Sms) ponendo come variabili sia l'origine sia
le modalità di comunicazione (in termpo reale o in differita).
Intanto
è opportuno diversificare le opzione che un cliente può scegliere:
- sono di tipo "opt-in"
quando la richiesta viene effettuata dal cliente o
- di tipo "opt-out"
quando la proposta viene inviata dall'azienda al cliente, senza
fare dello spamming.
Poi si può far riferimento alle modalità
della comunicazione:
-"off-line", ovvero quando la comunicazione
si apre e si chiede in differita, ad esempio una richiesta si esprime attraverso
un pc via Internet e si chiude in differita su un telefonino nel momento in cui
questo riceve un messaggio Sms, correlato alla precedente richiesta,
-"on-line",
quando una richiesta parte da un telefonino e provoca una risposta immediata che
giunge allo stesso telefonino, ad esempio in modalità Wap.

Immaginiamo
questa situazione: entriamo in un'area commerciale, si viene riconosciuti
da un sistema wireless (bluethooth), identificati da un data base e un programma
Crm ci segnala via Sms l'esistenza di una promozione per un prodotto che molto
probabilmente ci può interessare (opzione "in") e, a tal punto,
noi possiamo, impiegando lo stesso hand set, decidere di comprare e di partecipare
ad un eventuale concorso (modalità "on-line").
Si tratta,
in termini logici, di combinare servizi ed applicazioni, sia già attualmente
forniti sia innovativi, con le possibilità offerte dalle nuove reti mobili,
per offrire un "contesto" di servizi personalizzato ed adattabile.
Per
gli operatori di telecomunicazioni un servizio di questo tipo può contribuire
in modo significativo alla fidelizzazione del cliente, in quanto la costruzione
da parte di quest'ultimo di un profilo personale dei servizi costituisce senza
dubbio una efficace barriera all'uscita.
I nuovi servizi si focalizzano perciò
su alcuni aspetti chiave: ad esempio un contesto personale e personalizzabile
che segue l'utente nei suoi spostamenti o un inoltro delle informazioni nella
modalità che in un certo momento risultano più utili all'utente,
il tutto con integrazione con i sistemi informativi aziendali, per garantire il
Crm.
E' anche importante che il cliente venga motivato ad usufruire dei
nuovi servizi e, ad esempio auto-identifichi il tipo di hand set di cui dispone
al fine di garantire la migliore visibilità dei messaggi che le aziende
saranno autorizzate ad inviargli. Oppure, come nell'esempio appena descritto,
partecipi ai concorsi collegati all'acquisto di un prodotto direttamente all'ipermercato,
controllando sul telefonino se ha vinto.
Le aziende (assieme agli operatori
di telecomunicazioni) disporranno ben presto di nuovi data base dedicati a questi
consumatori mobili che si differenzieranno dagli altri data base per via della
localizzazione dell'acquisto. Sulla base di questi nuovi stili comportamentali
le aziende potranno rivedere le loro offerte e le modalità di comunicazione.
La
privacy
Gli aspetti che riguardano la tutela della privacy nelle
attività di marketing one-to-one sono sempre stati molto delicati, a partire
dall celebre n. 676 del 31 dicembre 1996, "Delega
al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali".
Il DL 171/98 sul tema della
privacy e delle telecomunicazioni riporta che nel caso di telefonate e/o fax inviati
automaticamente per attività di telemarketing è necessario il consenso,
salvo che i dati del chiamato provengano da registri ed elenchi pubblici e se
tali iniziative sono indispensabili per lo svolgimento di un'attività economica.
Una recente proposta di direttiva UE riguarda la raccolta di dati collegato
alle tecniche di localizzazione tramite reti radio Gsm. In tal caso si prevede
l'obbligo sia dell'informativa sia del consenso.
A
proposito dello spamming di e-mail ("posta spazzatura"), si definisce
con questo termine l'invio di comunicazioni ove l'identità del mittente
è celata.
Per
quanto attiene alla comunicazione mediante posta elettronica, una recente proposta
di Direttiva comunitaria ((la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al "trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000)
prevede che vengano creati registri per persone fisiche e giuridiche che richiedano
espressamente di non accettare di essere raggiunti da tale tipo di comunicazione.
Per
questa proposta di direttiva in discussione, si nota che la stesura nella versione
pubblicata sulla GU adotta la soluzione dellopt-in (consenso preventivo
esplicito), mentre nel testo presentato in Parlamento si è optato per lopt-out
(opposizione) con accese discussioni. Oggi questa direttiva é in Commissione
per una ulteriore revisione.
Proprio perchè siamo ancora lontani
da una normativa di riferimento è bene che il comparto delle telefonia
mobile si mantenga sulla linea dell'autoregolamentazione. La scelta di favorire
l'anonimato dei mittenti di Sms non segue questa direzione e dubitiamo possa portare
un delta di traffico così rilevante e consolidabile.
Mario
Massone
mario.massone@markab.it