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Fisco
e telefonia mobile
Negli ultimi mesi si è sviluppato un dibattito, con posizioni contrastanti,
sul tema della tassazione del servizio mobile prepagato e della deducibilità
dei costi relativi all’acquisto ed all’utilizzo del telefono cellulare.
Uno dei problemi più discussi è se il cliente di una scheda prepagata
debba o meno corrispondere la tassa di concessione governativa così
come sono obbligati a fare i titolari di abbonamenti al servizio radiomobile.
Il Dpr n. 641/72 prevede tale tassa “per ogni licenza o documento sostitutivo
per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre, per ogni mese di utenza”. La licenza a cui il
testo si riferisce è quella richiesta dall’art. 318 del Codice Postale
per l’esercizio di stazioni radioelettriche, mentre per “documento sostitutivo”
si considera il contratto di abbonamento con il gestore. Si nota quindi
come tale condizione non sia così evidente nel caso del prepagato,
laddove la scheda è un microprocessore di per sé non idoneo alla trasmissione
di segnali radio. Né pare poter dal luogo alla definizione di “stazione
radioelettrica” l’utilizzo congiunto della scheda con il terminale, che
sembra invece più vicino al concetto di apparecchio terminale integrativo
di rete telefonica.
L’art. 314 del Dpr 156/73 stabilisce infatti che le disposizioni in materia
di stazioni radioelettriche non si applicano alle “trasmissioni, emissioni
e ricezioni effettuate a mezzo di onde elettriche che siano destinate
ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico”, come
sembra essere nel caso del cellulare con scheda prepagata e come è senza
dubbio vero per i telefoni cordless (sentenza della Corte di Cassazione
n. 5892/87).
L’elemento che discrimina e porta quindi all’obbligo o meno di corresponsione
della tassa di concessione governativa è quindi il contratto di abbonamento
al servizio radiomobile, l’unico documento riconducibile a quanto contenuto
nel già citato Dpr n. 641/72. La carta prepagata invece, sia considerata
come elemento a sé, sia vista come integrazione dell’apparecchio ricetrasmittente,
non è in alcun modo raffrontabile con il caso precedente e di conseguenza
non è sottoposta ad alcuna tassa di concessione.
Un altro tema è quello della deducibilità: la normativa vigente non
consente la piena deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni
di locazione e noleggio e delle spese di utilizzo e manutenzione dei telefoni
cellulari. Tali spese sono infatti deducibili, sia dagli esercenti
arti e professioni sia dalle imprese, per il 50% del loro ammontare (art.
50 e 67 del Tuir come modificati dal Dl n. 157/91). Questo regime, nato
in considerazione del fatto che alle origini la telefonia mobile era considerata
un lusso non strettamente connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa,
appare ormai del tutto irragionevole e comunque un elemento di distorsione
del mercato. La telefonia mobile si configura infatti come parte di un
sistema integrato di comunicazione, e non esistono più problemi di tipo
tecnico nella identificazione e conseguente discriminazione delle chiamate
effettuate per scopi professionali e personali.
E’ utile ricordare che il valore complessivo oggetto della deduzione
fiscale ammonta, considerando il solo traffico telefonico generato dall’utenza
business nel 1999, a circa 1700 miliardi di lire.
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