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Fisco e telefonia mobile

Negli ultimi mesi si è sviluppato un dibattito, con posizioni contrastanti, sul tema della tassazione del servizio mobile prepagato e della deducibilità dei costi relativi all’acquisto ed all’utilizzo del telefono cellulare.
Uno dei problemi più discussi è se il cliente di una scheda prepagata debba o meno corrispondere la tassa di concessione governativa così come sono obbligati a fare i titolari di abbonamenti al servizio radiomobile.
Il Dpr n. 641/72 prevede tale tassa “per ogni licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, per ogni mese di utenza”. La licenza a cui il testo si riferisce è quella richiesta dall’art. 318 del Codice Postale per l’esercizio di stazioni radioelettriche, mentre per “documento sostitutivo” si considera il contratto di abbonamento con il gestore. Si nota quindi come tale condizione non sia così evidente nel caso del prepagato, laddove la scheda è un microprocessore di per sé non idoneo alla trasmissione di segnali radio. Né pare poter dal luogo alla definizione di “stazione radioelettrica” l’utilizzo congiunto della scheda con il terminale, che sembra invece più vicino al concetto di apparecchio terminale integrativo di rete telefonica.
L’art. 314 del Dpr 156/73 stabilisce infatti che le disposizioni in materia di stazioni radioelettriche non si applicano alle “trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde elettriche che siano destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico”, come sembra essere nel caso del cellulare con scheda prepagata e come è senza dubbio vero per i telefoni cordless (sentenza della Corte di Cassazione n. 5892/87).
L’elemento che discrimina e porta quindi all’obbligo o meno di corresponsione della tassa di concessione governativa è quindi il contratto di abbonamento al servizio radiomobile, l’unico documento riconducibile a quanto contenuto nel già citato Dpr n. 641/72. La carta prepagata invece, sia considerata come elemento a sé, sia vista come integrazione dell’apparecchio ricetrasmittente, non è in alcun modo raffrontabile con il caso precedente e di conseguenza non è sottoposta ad alcuna tassa di concessione.

Un altro tema è quello della deducibilità: la normativa vigente non consente la piena deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione e noleggio e delle spese di utilizzo e manutenzione dei telefoni cellulari. Tali spese sono infatti deducibili, sia dagli esercenti arti e professioni sia dalle imprese, per il 50% del loro ammontare (art. 50 e 67 del Tuir come modificati dal Dl n. 157/91). Questo regime, nato in considerazione del fatto che alle origini la telefonia mobile era considerata un lusso non strettamente connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa, appare ormai del tutto irragionevole e comunque un elemento di distorsione del mercato. La telefonia mobile si configura infatti come parte di un sistema integrato di comunicazione, e non esistono più problemi di tipo tecnico nella identificazione e conseguente discriminazione delle chiamate effettuate per scopi professionali e personali.
E’ utile ricordare che il valore complessivo oggetto della deduzione fiscale ammonta, considerando il solo traffico telefonico generato dall’utenza business nel 1999, a circa 1700 miliardi di lire.