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Concorrenza e Authority: un consuntivo

Roma. 12 Dicembre. Con una delibera passata a maggioranza con cinque voti favorevoli e quattro contrari, l’Authority ha "preso posizione" sul tema sollevato dalla Commissione Europea, secondo la quale i costi che l’operatore ex monopolista deve sostenere per la gestione e la manutenzione della rete non devono essere superiori ai ricavi. Bruxelles aveva infatti inviato nel settembre scorso a Palazzo Chigi un “parere motivato con diffida” riconoscendo di fatto la validità della tesi di Telecom Italia in merito al cosiddetto deficit d’accesso.
E' prevalsa la linea europea, e per il 2001 è previsto un aumento del canone Telecom. D'altra parte, però, l'Autorità ha imposto una riduzione delle tariffe, in modo che la spesa "media" dell'utente complessivamente nel 2001 non superi quella del 2000.
L'Autorità dunque, combattuta tra pressioni politiche nazionali da una parte e l'Unione Europea dall'altra, ha rischiato in quest'occasione di "spaccarsi" (ed infatti la delibera è stata approvata per un solo voto), mostrando di non poter esercitare una propria autonomia.

Si prende spunto dall'episodio per ripercorrere i passi principali dello sviluppo della concorrenza e della regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni, con riferimento sia alla situazione comunitaria sia alle specificità del caso italiano.


La fine dei monopoli, a livello europeo, coincide con la direttiva ONP (Open Network Provisioning), datata 1990. Tale direttiva viene applicata dapprima al caso delle comunicazioni via satellite (1994), poi alle reti tv via cavo (1995), quindi alle comunicazioni mobili e alla telefonia vocale (1996).
I principi europei sono rivolti ad eliminare i diritti esclusivi dell’incumbent: in altre parole, stabiliscono che ogni operatore può posare una propria rete, interconnetterla con quella degli altri operatori e accedere alla rete altrui per fornire servizi di telecomunicazioni.
L’ex monopolista si trova quindi, a seguito dell’applicazione di tali principi, nell’obbligo di consentire ad altri operatori l’accesso e l’inteconnessione alle proprie reti; tale obbligo include la pubblicazione delle relative condizioni economiche (orientate ai costi) e tecniche. Inoltre, sorge l’obbligo di separare da un punto di vista contabile le attività svolte (servizi e fornitura dell’accesso).
Quanto visto è comune ai diversi paesi europei.
Nella specificità del mercato delle telecomunicazioni in Italia, la liberalizzazione ha inizio nel 1997, quando, mediante la legge 249, viene istituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), destinata a svolgere funzioni di regolatore, di attuatore e di vigilanza (inoltre, al contrario di altri paesi, assume anche le responsabilità relative al settore radiotelevisivo).
Nello stesso anno vengono recepite le direttive europee, mentre nel corso dell’anno successivo, 1998, vengono emanati i DM in materia di interconnessione e disciplina della numerazione.
Dalla data della sua istituzione, diversi sono i provvedimenti emanati dall’Agcom. Tra essi:

  • definizione delle regole per il carrier equal access in modalità di preselezione (1999);
  • definizione delle regole relative alla number portability (1999);
  • modifica dell’offerta di interconnessione di Telecom Italia (2000);
  • delibera sull’accesso disaggregato a livello di rete locale (2000);
  • delibera sulle modalità relative alla carrier preselection e sui contenuti degli accordi di interconnessione (2000);
  • costituzione dell’Unità di monitoraggio (2000);
  • delibera sul piano di numerazione e disciplina attuativa (2000);
  • disposizioni sulle modalità relative alla Service Provider Portability (2000);
  • determinazione di condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte di Telecom (2000);
  • approvazione del listino di interconnessione Telecom (10/2000).

Come si può notare, anche se può sembrare un controsenso, il libero mercato, specialmente nelle sue fasi iniziali, richiede una attenta ed intensa produzione di norme, al fine di tutelare l’ingresso di nuovi attori nel mercato.

In Italia, oggi, non si può ancora parlare di vera ed effettiva liberalizzazione del mercato.
Il problema principale, in questo momento, è rappresentato dal local loop, per il quale si è in attesa di una serie di provvedimenti tra cui l’approvazione del listino per l’unbundling e il bando di gara per il wireless local loop, quest’ultimo previsto entro la primavera 2001.
I nuovi operatori quindi, se vogliono accelerare lo sviluppo di questo mercato, hanno di fronte a sé, oggi, diverse possibilità: dalla costruzione di nuove reti (cable o wireless), alla negoziazione dell’accesso/interconnessione, all’affitto delle reti di altri operatori.
Nel primo caso, sussistono diverse problematiche, che vanno dalle concessioni di suolo pubblico da parte dei diversi comuni ai regolamenti relativi al cablaggio.
Nel caso dell’interconnessione, l’incumbent è obbligato ad accordarsi con l’altra parte, per mezzo di una negoziazione privata a contenuto sostanzialmente predeterminato e con trattativa procedimentalizzata; l’incumbent deve comunque pubblicare un’offerta di riferimento, su cui l’Autorità, prima di procedere all’approvazione, può imporre delle modifiche.
Se le parti non raggiungono un accordo, possono richiedere l’intervento dell’Autorità in qualità arbitrale. L’Agcom può inoltre richiedere modifiche ad accordi di interconnessione già conclusi, in un’ottica di garanzia della concorrenza e dei benefici per gli utenti; può inoltre intervenire come conciliatore, su richiesta di una delle parti, in caso di controversie.