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Concorrenza
e Authority: un consuntivo
Roma.
12 Dicembre. Con una delibera passata a maggioranza con cinque voti
favorevoli e quattro contrari, l’Authority ha "preso posizione"
sul tema sollevato dalla Commissione Europea, secondo la quale i costi
che l’operatore ex monopolista deve sostenere per la gestione e la manutenzione
della rete non devono essere superiori ai ricavi. Bruxelles aveva infatti
inviato nel settembre scorso a Palazzo Chigi un “parere motivato con
diffida” riconoscendo di fatto la validità della tesi di Telecom Italia
in merito al cosiddetto deficit d’accesso.
E' prevalsa la linea europea, e per il 2001 è previsto un aumento
del canone Telecom. D'altra parte, però, l'Autorità ha
imposto una riduzione delle tariffe, in modo che la spesa "media"
dell'utente complessivamente nel 2001 non superi quella del 2000.
L'Autorità dunque, combattuta tra pressioni politiche nazionali
da una parte e l'Unione Europea dall'altra, ha rischiato in quest'occasione
di "spaccarsi" (ed infatti la delibera è stata approvata
per un solo voto), mostrando di non poter esercitare una propria autonomia.
Si prende spunto dall'episodio per ripercorrere i passi principali dello
sviluppo della concorrenza e della regolamentazione nel settore delle
telecomunicazioni, con riferimento sia alla situazione comunitaria sia
alle specificità del caso italiano.
La fine dei monopoli, a livello europeo, coincide con la direttiva ONP
(Open Network Provisioning), datata 1990. Tale direttiva viene applicata
dapprima al caso delle comunicazioni via satellite (1994), poi alle
reti tv via cavo (1995), quindi alle comunicazioni mobili e alla telefonia
vocale (1996).
I principi europei sono rivolti ad eliminare
i diritti esclusivi dell’incumbent: in altre parole, stabiliscono che
ogni operatore può posare una propria rete, interconnetterla con quella
degli altri operatori e accedere alla rete altrui per fornire servizi
di telecomunicazioni.
L’ex monopolista si trova quindi, a seguito dell’applicazione di
tali principi, nell’obbligo di consentire ad altri operatori l’accesso
e l’inteconnessione alle proprie reti; tale obbligo include la pubblicazione
delle relative condizioni economiche (orientate ai costi) e tecniche.
Inoltre, sorge l’obbligo di separare da un punto di vista contabile
le attività svolte (servizi e fornitura dell’accesso).
Quanto visto è comune ai diversi paesi europei.
Nella specificità del mercato delle telecomunicazioni in Italia,
la liberalizzazione ha inizio nel 1997, quando, mediante la legge
249, viene istituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom), destinata a svolgere funzioni di regolatore, di attuatore e
di vigilanza (inoltre, al contrario di altri paesi, assume anche le
responsabilità relative al settore radiotelevisivo).
Nello stesso anno vengono recepite le direttive europee, mentre nel
corso dell’anno successivo, 1998, vengono emanati i DM in materia di
interconnessione e disciplina della numerazione.
Dalla data della sua istituzione, diversi sono i provvedimenti emanati
dall’Agcom. Tra essi:
-
definizione delle regole per il carrier equal access in modalità di
preselezione (1999);
-
definizione delle regole relative alla number portability (1999);
- modifica
dell’offerta di interconnessione di Telecom Italia (2000);
- delibera
sull’accesso disaggregato a livello di rete locale (2000);
- delibera
sulle modalità relative alla carrier preselection e sui contenuti
degli accordi di interconnessione (2000);
- costituzione
dell’Unità di monitoraggio (2000);
- delibera
sul piano di numerazione e disciplina attuativa (2000);
- disposizioni
sulle modalità relative alla Service Provider Portability (2000);
- determinazione
di condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte
di Telecom (2000);
- approvazione
del listino di interconnessione Telecom (10/2000).
Come
si può notare, anche se può sembrare un controsenso, il libero
mercato, specialmente nelle sue fasi iniziali, richiede una attenta
ed intensa produzione di norme, al fine di tutelare l’ingresso di nuovi
attori nel mercato.
In Italia, oggi, non si può ancora parlare di vera ed effettiva
liberalizzazione del mercato.
Il problema principale, in questo momento, è rappresentato dal local
loop, per il quale si è in attesa di una serie di provvedimenti tra
cui l’approvazione del listino per l’unbundling e il bando di gara per
il wireless local loop, quest’ultimo previsto entro la primavera 2001.
I nuovi operatori quindi, se vogliono accelerare lo sviluppo di questo
mercato, hanno di fronte a sé, oggi, diverse possibilità: dalla costruzione
di nuove reti (cable o wireless), alla negoziazione dell’accesso/interconnessione,
all’affitto delle reti di altri operatori.
Nel primo caso, sussistono diverse problematiche, che vanno dalle concessioni
di suolo pubblico da parte dei diversi comuni ai regolamenti relativi
al cablaggio.
Nel caso dell’interconnessione, l’incumbent è obbligato ad accordarsi
con l’altra parte, per mezzo di una negoziazione privata a contenuto
sostanzialmente predeterminato e con trattativa procedimentalizzata;
l’incumbent deve comunque pubblicare un’offerta di riferimento, su cui
l’Autorità, prima di procedere all’approvazione, può imporre delle modifiche.
Se le parti non raggiungono un accordo, possono richiedere l’intervento
dell’Autorità in qualità arbitrale. L’Agcom può inoltre richiedere modifiche
ad accordi di interconnessione già conclusi, in un’ottica di garanzia
della concorrenza e dei benefici per gli utenti; può inoltre intervenire
come conciliatore, su richiesta di una delle parti, in caso di controversie.
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