Lo
schema di Regolamento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri
il 14 ottobre u.s. riguarda la portabilità del numero tra operatori
di rete fissa (service provider portability). Di fatto si recepisce
la direttiva comunitaria 98/61. Il provvedimento è passato al Consiglio
di Stato e passerà poi alle competenti Commissioni Parlamentari prima
della sua approvazione definitiva.
In teoria a partire dal primo di gennaio dell’anno 2000 sarà possibile
renderlo operativo.
La portabilità del numero può essere definita con riferimento a:
fornitore del
servizio o operatore, quando consente all’utente di mantenere
il prorpio numero nel momento in cui decide di camboiare operatore.
Questa portabilità si chiama Service Provider Portability
località,
quando consente all’utente di mantenere il proprio numero quando decide
di cambiare ubicazione a parità di tipologia di servizio Questa portabilità
si chiama Location o Geografic Portability ·
servizio utilizzato,
quando consente all’utente di mantenere il proprio numero a fronte
di variazioni della tipologia di servizio. Questa portabilità si chiama
Service Portability.
Il Regolamento fa riferimento al primo tipo
di portabilità e si applica per numerazioni per area geografica per
abbonati su rete telefonica normale o Isdn, ma anche per numerazioni
non geografiche quali ad esempio i servizi di addebito al chiamato
(numero verde), di addebito ripartito e di tariffa premio.
Secondo la delibera dell’Autorità delle Comunicazioni, l’operatore
che cede il numero si chiama "Donor", mentre l’operatore che
acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità si chiama
"Recipient".
L ‘Autorità deve provvedere affinché i prezzi di interconnessione
per l’attuazione di questo "numero personale" siano basati sui
costi e affinché eventuali addebiti per il consumatore non finiscano
per disincentivare il ricorso a tale possibilità.
Per quanto riguarda le soluzioni tecniche di rete, si nota
che nel caso di chiamate su Numero Verde il riconoscimento del numero
ed il relativo instradamento può avvenire su una qualsiasi rete attraversata
dalla chiamata, salvo che almeno la rete "Donor" (Telecom Italia)
deve essere in grado di operare il corretto instradamento.
Inoltre viene costituita una banca dati centralizzata presso
il Ministero delle Comunicazioni per il riconoscimento dei numero
oggetto di portabilità ; tale banca dati verrà mantenuta con il contributo
di tutti gli operatori.
Una corretta interazione presuppone l’adozione di accordi bilaterali
tra gli operatori, con le modalità operative e le condizioni economiche.
Tra l’altro si ricorda che per garantire la contemporaneità del pagamento
dell’operatore "Donor" e dell’attivazione del servizio da parte dell’operatore
"Recipient" il primo dovrà stimare i consumi che l’abbonato farà sino
alla data di scadenza del contratto e fatturarli.
Si nota che la prestazione di identità della linea chiamante
(CLI) e le sue eventuali restrizioni ai fini della presentazione al
cliente finale non vengono alterate dalla nuova prestazione.